Descrizione estesa
Art. 4-bis comma 2 della Legge 27 dicembre 2001, n. 459, modificato dall’art. 6 comma 2 lett a) della Legge 3 novembre 2017
Tutti gli elettori che si trovano temporaneamente all’estero, per un periodo di almeno 3 mesi, nel quale ricada la data della consultazione elettorale, per motivi di lavoro, studio o cure mediche ed i familiari conviventi degli stessi, possono optare per il voto per corrispondenza.
Le opzioni dovranno essere inoltrate direttamente al Comune di iscrizione nelle liste elettorali, entro il 32° giorno antecedente la data dello svolgimento della consultazione elettorale e quindi entro il 18 FEBBRAIO 2026.
La relativa domanda dovrà ritenersi validamente prodotta ove si dichiari espressamente la circostanza della temporanea residenza all’estero per almeno 3 mesi , anche se l’interessato non si trovi già in altro Stato al momento della domanda stessa, purchè il periodo previsto e dichiarato di temporanea residenza, comprenda la data stabilita per la votazione.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE OPZIONE VOTO PER CORRISPONDENZA: le opzioni dovranno essere inoltrate al Comune attraverso la compilazione dell’allegato modello, per posta ordinaria, per posta elettronica certificata o non certificata, oppure recapitata a mano anche da persona diversa dall’interessato, allegando alla stessa, copia del documento d’identità del richiedente. Eventuali opzioni pervenute con un diverso modulo sono comunque da ritenersi valide, purchè siano conformi a quanto prescritto dal comma 2 del medesimo articolo 4 bis.