Titolo VI - PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art. 53 - Partecipazione
- Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza; in particolare favorisce la formazione di organismi a base associativa con il compito di concorrere alla formulazione degli indirizzi e dei criteri per la gestione dei servizi comunali.
- Il Comune favorisce le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
- Ai cittadini, inoltre sono consentite forme dirette e
semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro
intervento nella formazione degli atti.
- Capo I - Partecipazione al procedimento amministrativo
- Capo II - Istituti della partecipazione
- Capo III - Il diritto di accesso e di informazione del cittadino