Titolo VI - PARTECIPAZIONE POPOLARE
Capo II - Istituti della partecipazione
Art. 55 - Consultazioni
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Il Comune, nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini o aventi carattere generale, può procedere alla consultazione delle categorie interessate, anche su loro richiesta, o direttamente, o indirettamente, interpellando i rappresentanti delle categorie stesse.
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Il comma 1° non si applica nell'adozione delle tariffe, di atti relativi a tributi e di altri atti per i quali la Legge o Statuto prevedono apposite forme di consultazione.
Art. 56 - Interrogazioni
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I Cittadini, le Associazioni, i Comitati ed i soggetti collettivi in genere, possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.
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La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di giorni 30 dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politico-amministrativa o gestionale dell'aspetto sollevato.
Art. 57 - Petizioni
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Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli Organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
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La petizione è esaminata dall'organo competente entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione.
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Se il termine previsto dal comma precedente non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione.
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La procedura si chiude in ogni caso con un atto espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione
Art. 58 - Proposte
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L'iniziativa popolare per la formazione di Regolamenti comunali o di provvedimenti amministrativi di carattere generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.
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La proposta deve essere sottoscritta da almeno un decimo (1/10) dei residenti al 31 dicembre dell'anno precedente ed aventi la maggiore età.
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Sono escluse dal diritto di iniziativa le seguenti materie:
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revisione dello Statuto;
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tributi, tariffe e bilancio;
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espropriazione per pubblica utilità;
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designazioni e nomine;
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Art. 59 - Procedura per l'approvazione della proposta
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La Commissione Consiliare, alla quale il progetto di iniziativa popolare viene assegnato, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale delle proposte e presenta la sua relazione al Consiglio Comunale nel termine di 90 (novanta) giorni.
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Il Sindaco è tenuto a sottoporre al Consiglio Comunale la proposta di iniziativa, che dovrà essere corredata dal parere dei Responsabili dei Servizi interessati e del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria, entro 60 (sessanta) giorni dalla relazione della Commissione.
Art. 60 - Referendum
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Il Consiglio con deliberazione a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, o un terzo (1/3) degli elettori del Comune può richiedere, su materie di esclusiva competenza comunale, Referendum.
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La richiesta di iniziativa popolare va presentata dal Comitato promotore, composta da cittadini iscritti nelle liste elettorali, al Segretario Comunale, che provvede alla verifica della regolarità degli atti.
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Il Comitato dei promotori del Referendum può concordare con l'Amministrazione il quesito referendario.
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Qualora la proposta referendaria venga accolta autonomamente con esplicito atto dell'Amministrazione Comunale il Referendum non ha luogo.
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I Referendum non possono coincidere con altre operazioni di voto.
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Le modalità di richiesta, l'indizione e lo svolgimento delle attività referendarie sono disciplinati da apposito Regolamento che prevederà anche la partecipazione ed il controllo del Comitato promotore.
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Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa popolare referendaria le seguenti materie:
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revisione dello Statuto;
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tributi e tariffe locali;
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espropriazioni per pubblica utilità;
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designazioni e nomine;
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materie amministrative regolate da leggi statali o regionali;
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materie comunque riguardanti persone quali elezioni, nomine, designazioni, revoche, decadenze;
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materie riguardanti il Segretario, il personale sia del Comune che degli Enti Comunali;
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la tutela dei diritti di minoranze etniche o religiose;
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materie già fatte oggetto di consultazione referendaria dopo le ultime elezioni comunali.
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Qualora l'accoglimento del Referendum comporti onere a carico del bilancio, la richiesta di Referendum deve indicare le risorse con cui farvi fronte.
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Il Consiglio Comunale è tenuto ad esaminare entro sessanta (60) giorni dalla data della presentazione la proposta di iniziativa popolare referendaria, a pronunciarsi a maggioranza assoluta sull'ammissibilità ed in caso affermativo a realizzare la consultazione entro i sessanta (60) giorni successivi dall'esecutività della delibera e comunque nei periodi previsti dal successivo art. 66.
Art. 61 - Principi generali per l'attuazione del Referendum
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Il Referendum viene effettuato in uno dei seguenti periodi: marzo - aprile; ottobre - novembre, in un solo giorno festivo, dalle ore 8,00 alle ore 20,00.
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Qualora vi sia urgenza di conoscere i risultati della consultazione popolare, il Consiglio Comunale può autorizzare l'effettuazione del Referendum anche in altri periodi dell'anno.
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Il Referendum non può aver luogo nell'anno in cui sono previste le elezioni comunali.
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Hanno diritto al voto i soggetti residenti aventi il requisito di elettore, maggiori di età il giorno della consultazione elettorale.
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Il Referendum è valido se ha partecipato al voto la maggioranza degli aventi diritto, ivi comprese le schede bianche e nulle.
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Il quesito referendario si intende accolto qualora abbia conseguito la maggioranza dei voti validamente espressi.
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Il Consiglio Comunale entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato adotta i provvedimenti conseguenti di sua competenza.
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Il mancato accoglimento delle indicazioni risultanti dal voto favorevole espresso con la consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato con deliberazione.