Titolo III - L’ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE
Art. 40 - Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
-
L’organizzazione degli Uffici e dei Servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all’impiego sono disciplinati in uno o più Regolamenti, in conformità delle disposizioni di legge, dello Statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli Enti Locali.
-
I Regolamenti di cui al precedente comma, sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, sono adottati dalla Giunta Comunale, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal Consiglio Comunale.
-
Sono esclusi dalla competenza normativa della Giunta gli istituti espressamente riservati per legge al Consiglio o alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.
-
L’organizzazione degli Uffici e dei Servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità.
-
La struttura organizzativa dell’Ente si articola in settori nei quali sono aggregati più servizi in modo da conseguire il coordinato esercizio di funzioni tra loro omogenee.
-
La dotazione organica e l’organigramma del personale sono qualitativamente dimensionati in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dal Comune ed alle disponibilità finanziarie consolidate dell’Ente.
-
Il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e gli altri Regolamenti attinenti per materia prevedono forme per l’esercizio del controllo di gestione e definiscono le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli Uffici e dei Servizi, i criteri di valutazione dei dirigenti e le modalità di revoca dell’incarico.
-
Negli stessi regolamenti sono altresì previste forme di coordinamento dell’attività degli Uffici, e sono disciplinate la mobilità interna del personale e la formazione professionale, perseguendo l’obiettivo di conseguire la piena integrazione e complementarietà tra i vari settori di attività dell’Ente, nel rispetto dei criteri di professionalità e competenza.
-
Le attribuzioni dei dirigenti in applicazione del principio di cui all’art. 1, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.
-
La copertura dei posti dei Responsabili dei Servizi o degli Uffici, di qualifiche dirigenziali o di alte specializzazioni, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da coprire .
Art 41 - Indirizzi di gestione
-
Gli Organi istituzionali dell’Ente uniformano la propria attività al principio dell’attribuzione dei compiti e delle responsabilità gestionali ai Funzionari Responsabili degli Uffici e dei Servizi.
-
Stabiliscono per mezzo di atti formali, anche sulla base delle proposte degli stessi Funzionari, gli indirizzi e le direttive generali e settoriali per l’azione amministrativa e la gestione, indicando le priorità di intervento, i criteri e le modalità per l’esercizio delle attribuzioni.
-
Il Sindaco definisce e attribuisce ai Funzionari di adeguata qualifica e capacità professionale gli incarichi di direzione degli Uffici e dei Servizi.
-
Il Regolamento degli uffici e dei servizi detta norme in materia di conferenza dei funzionari responsabili delle unità organizzative.
Art. 41/bis – Controllo interno
-
Il Comune istituisce e attua i controlli interni previsti dall’art. 147 del D.Lgs. 267/2000, la cui organizzazione è svolta anche in deroga agli altri principi indicati dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 286/99.
-
Spetta al Regolamento di contabilità e al Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, per la rispettiva competenza, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché delle forme di convenzionamento con altri comuni e di incarichi esterni.
Art. 42 - Il Segretario Comunale
-
Il Comune ha un Segretario Comunale con compiti di collaborazione, consulenza e assistenza nei confronti degli Organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.
-
Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e provvede alla stesura dei relativi verbali. Le modalità per l’esercizio di tali attribuzioni sono definite nei Regolamenti di funzionamento degli organi.
-
Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi e ne coordina l’attività, secondo le direttive impartite dal Sindaco.
-
Al fine di assicurare unitarietà e complementarietà all’azione amministrativa nei vari settori di attività, il Segretario in particolare definisce, previa consultazione dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi e d’intesa con l’Amministrazione, modalità di svolgimento delle procedure amministrative e adotta le conseguenti direttive operative, formula proposte su questioni organizzative e gestionali.
-
Oltre alle funzioni espressamente previste dalla Legge e dallo Statuto, possono essere assegnati al Segretario, con Regolamento o provvedimento del Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell’Ente ed agli obiettivi programmatici dell’Amministrazione.
Art. 42/Bis - Vice Segretario Comunale
-
La dotazione organica del personale può prevedere un vice segretario comunale in possesso di laurea prescritta per l’accesso alla carriera di Segretario Comunale.
Art. 43 - Direttore Generale
-
Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento degli uffici e dei servizi, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungono i 15.000 abitanti. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.
-
Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi dell’Ente, secondo le direttive del Sindaco e sovrintende alla gestione dell’Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
-
La funzione di direzione generale consiste nel ricondurre ad unità e coerenza l’attività gestionale ed organizzativa svolta dai Responsabili di settore.
-
Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la possibilità di conferire l’incarico di Direttore Generale al Segretario Comunale.
Art. 43/bis – Difensore Civico
COMMA 1 ISTITUZIONE E COMPITI
-
Il Comune prevede con apposito atto deliberativo a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, l’istituzione dell’ufficio del Difensore Civico con sede presso la Casa Comunale.
-
Il Difensore civico può essere utilizzato con opportuni accordi tra i Comuni a livello comprensoriale.
-
Il Difensore civico, nei modi stabiliti nel presente Statuto e nel Regolamento, svolge funzioni di tutela dei diritti dei cittadini e di garanzia dell’imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell’azione amministrativa del Comune. Provvede, sia su istanza di terzi che d’Ufficio, a segnalare abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell’Amministrazione nei confronti dei cittadini.
-
Il Difensore civico svolge la sua attività al servizio dei cittadini in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.
COMMA 2 ELEZIONE, DURATA E REQUISITI
-
Il Difensore civico è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
-
Il Difensore civico dura in carica circa cinque anni e può essere confermato con le stesse modalità previste per la sua elezione.
-
Il Difensore civico deve possedere una specifica competenza giuridico-amministrativa ed un adeguato titolo di studio.
COMMA 3 FUNZIONI E PREROGATIVE
-
Il Difensore civico:
-
Interviene presso l’Amministrazione Comunale, gli Enti e le Aziende da esso dipendenti, di propria iniziativa ovvero su istanza di cittadini singoli o associati o di formazioni sociali, affinché i procedimenti abbiano regolare corso e gli atti siano tempestivamente emanati; segnala, nei modi e termini stabiliti dal Regolamento, illegittimità, disfunzioni, abusi, carenze, ritardi, violazioni e incompetenze e promuove ogni iniziativa al fine di rimuoverne le cause;
-
Segnala eventuali irregolarità o disfunzioni al Difensore civico Regionale, qualora riscontri anomalie nell’attività amministrativa comunale delegata alla Regione;
-
Svolge le sue funzioni nei confronti di enti ed istituzioni pubbliche presenti nel territorio comunale, previ opportuni accordi tra gli stessi ed il Comune.
-
-
Gli organi e gli uffici dell’Amministrazione locale e degli enti e delle aziende da esso dipendenti sono tenuti ad offrire al Difensore Civico la massima collaborazione. La mancata adozione degli atti suggeriti dal Difensore civico va in ogni caso adeguatamente motivata.
-
Il Regolamento del Difensore civico dovrà prevedere apposite norme per garantire l’indipendenza e l’autonomia del Difensore civico nonché i criteri per la determinazione dell’indennità di carica.
-
Dovrà altresì prevedere le cause di decadenza dell’Ufficio, i poteri, le attribuzioni, nonché le modalità di risoluzione dei conflitti con l’Amministrazione.
COMMA 4 INELEGGIBILITA’, INCOMPATIBILITA’ E REVOCA
-
Non possono essere eletti all’ufficio di Difensore civico:
-
Coloro che versano in una causa di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
-
I membri del Parlamento e dei Consigli Regionali, Provinciali, Comunali, nonché i membri delle Giunte che non siano Consiglieri;
-
Coloro che ricoprono cariche direttive o incarichi esecutivi nei partiti e associazioni sindacali, a qualunque livello;
-
Coloro che abbiano subito condanne penali ovvero siano soggetti a procedimenti penali in corso.
-
-
L’incarico di Difensore Civico è incompatibile con ogni carica elettiva pubblica, con l’incarico di direttore generale delle Aziende Ospedaliere e delle Aziende sanitarie Locali, con la carica di Amministratore di consorzi, enti, imprese, aziende speciali o istituzioni direttamente o indirettamente collegate al Comune e con l’esercizio di qualsiasi attività prestata anche solo saltuariamente al Comune o ad imprese o enti collegati con il Comune.
-
Il Difensore Civico, per gravi inadempienze ai propri doveri d’Ufficio o per comprovata inefficienza, può essere rimosso dall’incarico, previa motivata delibera del Consiglio Comunale adottata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati e secondo le modalità fissate dal regolamento.
COMMA 5 RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE
-
Il Difensore Civico presenta entra il mese di marzo la relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, segnalando le disfunzioni riscontrate e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa. La relazione viene discussa dal Consiglio Comunale entro il mese di maggio e resa pubblica.
-
In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgenti segnalazioni, il Difensore Civico può in qualsiasi momento farne relazione al Consiglio Comunale.