Titolo IV - SERVIZI
Art. 44 - Forme di gestione
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L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della Comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
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La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla Legge e dal presente Statuto.
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Nell'organizzazione dei Servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
Art. 45 - Gestione in economia
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L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi Regolamenti.
Art. 46 - Istituzioni
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Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce Istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo Regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istruzione e previa redazione di apposito piano tecnico finanziario dal quale risultino i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
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Il Regolamento, di cui al precedente 1° comma, determina altresì la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'Istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
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Il Regolamento può prevedere il ricorso a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
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Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'Istituzione.
Art. 47 - Organi delle Istituzioni
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Gli Organi dell'Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.
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Il Consiglio di Amministrazione delle Istituzioni, di cui all'articolo 114 del D.Lgs. 267/2000, si compone di cinque membri nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale. I membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale.
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Il Presidente è designato dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno. Egli ha la rappresentanza dell'Istituzione e cura i rapporti dell'Ente con gli Organi Comunali.
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Il Direttore dell'Istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità previste dal Regolamento.
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Le attribuzioni e il funzionamento degli Organi dell'Istituzione e le competenze del Direttore sono stabiliti dal Regolamento Comunale che disciplina, altresì, l'organizzazione interna dell'Istituzione stessa, le modalità con le quali il Comune esercita i suoi poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo, verifica i risultati della gestione, determina le tariffe dei servizi e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
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Il Presidente e i singoli componenti possono essere revocati, con provvedimento motivato, dal Sindaco che provvede, contestualmente, alla loro sostituzione.
Art. 48 - Gestione associata dei servizi e delle funzioni
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Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla Legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.